Con la Circolare 16 novembre 2022, n. 127 l’Inps fornisce le indicazione operative riguardo al riconoscimento dell’indennità una tantum in favore dei pensionati, dei titolari di trattamenti di natura assistenziale o di accompagnamento alla pensione, dei titolari di reddito di cittadinanza e dei lavoratori domestici.

INDENNITÀ UNA TANTUM PER I PENSIONATI, TITOLARI DI TRATTAMENTI DI NATURA ASSISTENZIALE O DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE

TRATTAMENTI RIENTRANTI NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA MISURA

L’indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta dall’Inps d’ufficio (cioè senza richiesta dell’interessato) con la mensilità di novembre 2022 in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro.

Con riferimento ai trattamenti pensionistici, l’indennità una tantum è corrisposta d’ufficio ai soggetti che risultino titolari di pensioni, anche liquidate in regime internazionale, sia dirette che ai superstiti, a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, della Gestione separata, del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, nonché a carico di altri Enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.
I titolari di assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 settembre 2022 saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità.
I titolari di assegno ordinario di invalidità, per i quali alla data del 1° ottobre 2022 sia in corso il periodo per esercitare l’opzione per la NASpI o per la DIS-COLL, saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora sia esercitata l’opzione in favore del trattamento pensionistico.
In entrambi i casi il pagamento in favore dei titolari di assegno ordinario di invalidità sarà eseguito in tempi successivi.
Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione è corrisposta a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.
L’indennità una tantum non è, invece, erogata ai soggetti che risultino titolari esclusivamente di pensioni estere o di organismi internazionali, di pensioni e rendite facoltative (ad esempio, le pensioni del Fondo di Previdenza degli Sportivi – SPORTASS o i trattamenti a carico del Fondo casalinghe e casalinghi), di vitalizi erogati nei confronti di coloro che hanno svolto incarichi presso assemblee di natura elettiva cessati dall’incarico, nonché titolari di rendite (ad esempio, INAIL, IPSEMA).
Hanno diritto all’indennità una tantum pari a 150 euro anche i titolari di “trattamenti di accompagnamento alla pensione”, quali: l’APE sociale; l’APE volontario; l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale; gli assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali; le prestazioni di accompagnamento a pensione; l’indennità mensile del contratto di espansione.
L’indennità una tantum è corrisposta ai titolari dei suddetti trattamenti che hanno decorrenza entro il 1° ottobre 2022, ancorché liquidati successivamente.

Con riferimento ai trattamenti di natura assistenziale, l’indennità viene corrisposta d’ufficio ai soggetti che, alla data del 1° novembre 2022, risultino titolari di: pensione di inabilità; assegno mensile; pensione, non reversibile, per i ciechi (assoluti o parziali); pensione, non reversibile, per sordi; assegno sociale; pensione sociale.
Per quanto attiene alle prestazioni di invalidità civile e assegno sociale, l’indennità è subordinata alla spettanza della prestazione principale. Ne consegue che se viene revocata la prestazione con effetto retroattivo, sarà recuperato anche il beneficio in argomento.

REQUISITI E CARATTERISTICHE PARTICOLARI

L’indennità viene corrisposta:
– esclusivamente ai soggetti che risultino residenti in Italia alla data del 1° novembre 2022;
– a condizione di avere un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro. A tal fine sono esclusi dal computo del reddito personale i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
L’indennità per pensionati non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
Inoltre, l’indennità è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa. Ne consegue che, anche qualora il soggetto abbia più trattamenti che danno titolo al beneficio oppure abbia diritto all’indennità una tantum sia come lavoratore attivo che per altre categorie di beneficiari, potrà beneficiare dell’indennità una sola volta. Nelle ipotesi di soggetto avente diritto alla prestazione sia come titolare di trattamento pensionistico o di accompagnamento a pensione, sia come titolare di prestazione assistenziale ovvero come lavoratore attivo, il beneficio è corrisposto d’ufficio in qualità di soggetto titolare del trattamento pensionistico o assistenziale.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Ai pensionati, titolari di trattamenti di natura assistenziale o di accompagnamento alla pensione, l’indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta d’ufficio nel corso del mese di novembre 2022. L’Inps provvede automaticamente all’erogazione del beneficio senza necessità che i soggetti destinatari della norma debbano presentare alcuna istanza.

Con riferimento ai titolari di trattamento pensionistico o di accompagnamento alla pensione, l’importo a titolo di indennità una tantum è accreditato unitamente alla rata della mensilità di novembre 2022 con la specifica descrizione “Indennità una tantum articolo 19 del d.l. n. 144/2022”.
In presenza di soggetti titolari di prestazioni erogate dall’INPS e dalle Casse previdenziali privatizzate e/o dagli Enti previdenziali per i professionisti iscritti ad albi o elenchi privi di un ente previdenziale di categoria, il pagamento è effettuato sulla pensione erogata dall’INPS.
Qualora il beneficiario risulti titolare esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS, il casellario centrale dei pensionati, individua l’Ente previdenziale incaricato dell’erogazione dell’indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall’INPS a seguito di apposita rendicontazione.
L’Inps individua i potenziali beneficiari titolari di trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi dall’INPS e ne dà comunicazione agli Enti tenuti al pagamento. In presenza di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi dall’INPS, l’Ente tenuto al pagamento è quello a carico del quale risulta il trattamento pensionistico con imponibile maggiore, previa verifica del requisito reddituale.
I titolari di trattamenti pensionistici e di accompagnamento a pensione, beneficiari dell’indennità una tantum, verranno informati dell’erogazione mediante: a) nota sul cedolino; b) invio di SMS e/o e-mail qualora negli archivi dell’Istituto siano presenti i relativi contatti; c) notifica nella sezione “MY INPS” del pensionato; d) notifica mediante App “IO”.
Nella sezione personale “MY INPS” è a disposizione del cittadino un’apposita funzione, denominata “Indennità una tantum articolo 19 del d.l. n. 144/2022”, che consente di visualizzare l’esito dell’elaborazione centralizzata, specificando in caso di mancata corresponsione sulla mensilità di novembre 2022 le relative motivazioni. Il pensionato che ritenga che il motivo della mancata erogazione dipenda da dati da aggiornare o da integrare (ad esempio, residenza in Italia non comunicata o aggiornamento dati reddituali) può presentare domanda di ricostituzione, indicando le situazioni variate, al fine di ottenere con la prima rata utile, se spettante, l’indennità una tantum di cui al comma 1 dell’articolo 19 del decreto-legge n. 144/2022.
Ove il soggetto, invece, riceva l’indennità come titolare di trattamento previdenziale e assistenziale ma sia consapevole che i redditi dell’anno 2021, una volta verificati, comporteranno la revoca del beneficio per superamento dei limiti di legge, può rinunciare all’indennità una tantum mediante specifica richiesta da inoltrare, in via telematica, con gli appositi canali messi a disposizione dell’Istituto per l’erogazione delle prestazioni.

Anche per i titolari di trattamenti di natura assistenziale, l’importo a titolo di indennità una tantum è corrisposta d’ufficio ed è accreditata unitamente alla rata della mensilità di novembre 2022 con la specifica descrizione “Indennità una tantum articolo 19 del d.l. n. 144/2022”.
L’indennità è riconosciuta a coloro che sono titolari di pensione sociale o assegno sociale con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, ancorché liquidati successivamente.
L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali e non deve essere computata nella verifica del limite reddituale per il riconoscimento della pensione sociale o dell’assegno sociale.

INDENNITÀ UNA TANTUM NON DOVUTA (RECUPERO INDEBITO)

Il comma 5 dell’articolo 19 in esame prevede che l’Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell’indebito entro l’anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.
A tale riguardo, l’INPS precisa che provvede all’erogazione di dette indennità una tantum in via provvisoria e che il consolidamento del diritto al riconoscimento delle stesse si attua solo all’esito dell’acquisizione delle informazioni reddituali e delle conseguenti attività di elaborazione finalizzate alle relative verifiche.
Precisa, inoltre, che l’eventuale erogazione di somme in eccedenza può riguardare non soltanto il caso in cui, dopo la prevista verifica, il soggetto risulti avere percepito nel 2021 un reddito superiore a 20.000 euro, ma anche l’ipotesi in cui il trattamento pensionistico che ha dato titolo al riconoscimento dell’indennità una tantum sia revocato o, comunque, tutte le circostanze in cui si accerti successivamente la non sussistenza del diritto a prescindere dal requisito reddituale.

NUCLEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc), di cui al decreto-legge n. 4/2019, l’indennità è corrisposta d’ufficio, nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza. L’indennità non è corrisposta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario dell’indennità in qualità di lavoratore attivo o appartenente ad altre categorie di beneficiari.
Pertanto, l’INPS procede al riconoscimento dell’indennità una tantum a favore di tutti i nuclei familiari che abbiamo maturato il diritto alla percezione del Reddito di cittadinanza nella mensilità di novembre 2022, contestualmente alla liquidazione di tale mensilità, senza necessità che sia presentata apposita domanda. L’indennità è erogata attraverso la Carta Rdc di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 4/2019.

LAVORATORI DOMESTICI

Il comma 8 dell’articolo 19 del decreto legge n. 144/2022 prevede l’erogazione, nel mese di novembre 2022, di un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro nei confronti dei lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità una tantum 200 euro, a condizione che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 24 settembre 2022 (data di entrata in vigore del predetto decreto-legge).
L’indennità è erogata d’ufficio dall’INPS ai succitati soggetti assicurati presso la Gestione dei lavoratori domestici dell’INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente.
I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli già in essere o la cui domanda di instaurazione/regolarizzazione non sia stata espressamente respinta dall’INPS, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 144/2022, per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestici.
Il pagamento è effettuato tramite bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato o anche in contanti presso lo sportello delle Poste in base a quanto a suo tempo indicato ai fini dell’erogazione dell’indennità una tantum di cui al richiamato decreto-legge n. 50/2022.
In caso di variazione di ufficio pagatore, deve essere data tempestiva comunicazione all’Istituto accedendo al medesimo sistema utilizzato per la presentazione della domanda ai fini dell’erogazione dell’indennità una tantum 200 euro.