Spetta, con la retribuzione del mese di luglio, l’elemento di garanzia retributiva ai dipendenti del CCNL Misericordie

Inoltre, ai fini di assicurare un’effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma di secondo livello territoriale ai sensi del presente CCNL, non venga definito un accordo di secondo livello territoriale entro il 31 dicembre di ogni anno, le organizzazioni Misericordie operanti nel territorio erogheranno, con la retribuzione del mese di luglio di ogni anno un Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) di 80,00 euro lordi annui.

La somma di cui al paragrafo precedente si intende riferita al tempo pieno e pertanto verrà riproporzionata per i lavoratori a tempo parziale.

In sede di prima applicazione l’EGR compete ai lavoratori in forza all’1 gennaio . L’azienda calcolerà l’importo spettante all‘ammontare dell’elemento di garanzia retributiva sarà ridotto fino a concorrenza da eventuali erogazioni o retribuzioni aggiuntive individuali attribuite (a seguito di contrattazione integrativa decentrata aziendale) percepite dal lavoratore nel corso dell’anno precedente a quello di erogazione dell’EGR.