Individuazione delle fondazioni e associazioni aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica alle quali si rendono applicabili le disposizioni sulla deducibilità dal reddito. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 07 luglio 2022)

Sono deducibili dal reddito del soggetto erogante (art. 1, comma 353 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) i fondi trasferiti dalle società e dagli altri soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, a titolo di contributo o liberalità, in favore delle fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute, a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate, ai soli fini fiscali in apposito allegato, che forma parte integrante e sostanziale del decreto in oggetto e può essere soggetto a revisione annuale.