La Cassa Edile per la provincia di Frosinone, comunica a tutte le imprese del settore Edilizia Industria, l’erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione – E.V.R. – annualità 2022

La Cassa Edile di Frosinone, con riferimento all’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) relativo all’anno 2022, comunica che il 1° agosto 2022 l’ANCE Frosinone e le OO.SS. Provinciali hanno proceduto alla verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti e alla conseguente determinazione degli importi erogabili nella Provincia di Frosinone, come previsto dal CIPL 11 aprile 2016 e dal vigente CCNL.
Tale verifica è stata effettuata raffrontando i dati andamentali del triennio 2021/2020/2019 con il triennio 2020/2019/2018 e gli indicatori territoriali presi in considerazione sono risultati positivi.
Oltre alla verifica degli indicatori territoriali, effettuata dalle Parti Sociali, va espletata una ulteriore verifica a livello aziendale.
Ciascuna impresa, pertanto, deve procedere al raffronto su base triennale dei seguenti due parametri aziendali:

– Ore denunciate in Cassa Edile (o in alternativa, per le imprese che non abbiano operai alle proprie dipendenze, ore lavorate, come registrate sul Libro Unico del Lavoro);

– Volume d’affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Ai fini della verifica dei parametri aziendali relativa al 2022, le imprese prenderanno a riferimento i dati (“Ore denunciate” e “Volume affari IVA”), relativi al triennio 2021/2020/2019, confrontandolo con quello 2020/2019/2018.
Il raffronto a livello aziendale tra la media dei valori (“Ore denunciate” e “Volume affari IVA”) del triennio 2021/2020/2019 rispetto alla media dei valori (“Ore denunciate” e “Volume affari IVA”) del triennio 2020/2019/2018, determinerà una delle seguenti situazioni:

– se entrambi i parametri aziendali risultano pari o positivi, l’azienda eroga l’E.V.R. nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2014 (Tabella A);

– se uno dei due parametri aziendali risulta negativo, l’azienda eroga l’E.V.R. nella misura del 65% del suddetto 4% (Tabella B).

-se entrambi i parametri risultano negativi, l’azienda non eroga l’E.V.R.

TABELLA A – IMPRESE CON ENTRAMBI I PARAMETRI POSITIVI

E.V.R. Provinciale 4% dei minimi in vigore al 1° luglio 2014

OPERAI

Valori orari

IV Livello € 0,26
III Livello € 0,25
II Livello € 0,22
I Livello € 0,19

IMPIEGATI

Valori mensili

VII Livello € 65,23
VI Livello € 58,71
V Livello € 48,92
IV Livello € 45,66
III Livello € 42,40
II Livello € 38,16
I Livello € 32,61

TABELLA B – IMPRESE CON UN PARAMTERO POSITIVO

65% dell’E.V.R. Provinciale

OPERAI

Valori orari

IV Livello € 0,17
III Livello € 0,16
II Livello € 0,14
I Livello € 0,12

IMPIEGATI

Valori mensili

VII Livello € 42,40
VI Livello € 38,16
V Livello € 31,80
IV Livello € 29,68
III Livello € 27,56
II Livello € 24,80
I Livello € 21,20

Si precisa che l’E.V.R., come sopra determinato, spetta ai lavoratori per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

Pertanto, all’esito della verifica aziendale, le imprese dovranno iniziare a corrispondere ai propri dipendenti l’E.V.R. a partire dalla retribuzione di agosto 2022 (erogata a settembre 2022).
A partire dalla già menzionata mensilità di agosto 2022 ed entro il 31/12/2022, le aziende dovranno provvedere ad erogare, oltre alla quota corrente, anche le ulteriori somme maturate dai lavoratori a titolo di E.V.R. da gennaio 2022 a luglio 2022, che andranno quindi conguagliate entro fine 2022.
 In caso di interruzione del rapporto di lavoro nel periodo di vigenza dell’E.V.R., l’ultima busta paga del lavoratore dovrà contenere tutte le spettanze, anche pregresse a far data dal 1° gennaio 2022