Fissati i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di contributo a valere sul Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Decreto 12 luglio 2022, n. 134).

L’articolo 13 – quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del lavoro e delle politiche sociali il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte nella relativa anagrafe.
L’articolo 14, comma 1, del decreto – legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2021, n. 69, ha incrementato il sopra citato Fondo di 100 milioni di euro per l’anno 2021.
L’articolo 1-quater del decreto – legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ha incrementato la dotazione del Fondo in questione di 60 milioni di euro per l’anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati al riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore degli enti non commerciali, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, ancorché svolte da enti pubblici.
In attuazione delle sopracitate previsioni normative, è stato adottato Decreto Interministeriale 10 gennaio 2022, recante l’attuazione dell’articolo 13-quaterdecies del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, per i criteri di ripartizione dell’importo di 20 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 1-quater del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.
I soggetti individuati dall’art. 1 quater del D.L. 73 del 25 maggio 2021 affinché possano ricevere il contributo a fondo perduto previsto, devono possedere i seguenti requisiti:
– essere titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato;
– avere svolto prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, corrispondente alla durata dello stato emergenziale da Covid19;
– essere titolari di autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa regionale e provinciale di riferimento.
Le istanze devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica predisposta dalla Direzione Generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione e denominata “Ristori Enti Terzo Settore – art. 1-quater del D.L. n. 73/2021” disponibile all’indirizzo istituzionale servizi.lavoro.gov.it a partire dalle ore 10.00 del 18 luglio 2022 fino alle ore 18.00 del 24 agosto 2022.
È ammessa da parte di ciascun ente la presentazione di una sola istanza di contributo.