Firmato il 29 luglio 2022, tra ANCE Imperia e la FENEAL-UIL della provincia di Imperia, la FILCA-CISL Liguria, la FILLEA-CGIL della provincia di Imperia, l’accordo per la Provincia d’Imperia, integrativo del CCNL per i dipendenti dalle imprese edili ed affini, stipulato in Roma il 3 marzo 2022

OPERAI

E.V.R. – Elemento Variabile della Retribuzione
L’Elemento Variabile della Retribuzione, introdotto dalla contrattazione nazionale quale premio variabile correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, in sostituzione dell’E.E.T. Elemento Economico Territoriale, avrà un tetto determinato nella misura del 2%, calcolato sui minimi di paga in vigore alla data del 3 marzo 2022, e verrà riconosciuto a consuntivo ed erogato su quote mensili, a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno.
Tale elemento variabile della retribuzione è basato sull’andamento congiunturale del settore edile ed è correlato agli indicatori riferiti alla produttività, qualità e competitività del territorio della Provincia di Imperia.
Si precisa che l’E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto e quindi non è computabile ai fini dei versamenti ed accantonamento alla Cassa Edile.
L’importo dell’E.V.R. verrà determinato annualmente a livello provinciale, dalle parti sociali firmatarie del presente accordo, tenuto conto delle variazioni su base triennale degli indicatori presi a parametro e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali.
Per il primo pagamento che verrà erogato con decorrenza 1 agosto 2022 il triennio di riferimento sarà il 2019/2020/2021 sul triennio 2018/2019/2020 e gli importi erogabili sono quelli risultanti dalle tabelle che seguono:

IN VIGORE DAL 1 AGOSTO 2022

LIVELLI e CATEGORIE

CALCOLO E.V.R. TERRITORIALE

MINIMO PAGA 1/3/2022

E.V.R. mensile 2,00%

E.V.R. orario (mensile/173)

7° LIVELLO (1.a super) 1.894,71 37,89 0,22
6° LIVELLO (1.a categoria) 1.705,23 34,10 0,20
5° LIVELLO (2.a categoria) 1.421,02 28,42 0,16
4° LIVELLO (assist.tecnico) operaio 4 liv. 1.326,31 26,53 0,15
3° LIVELLO (3.a categoria) operaio specializ. 1.231,56 24,63 0,14
2° LIVELLO (4.a categoria) operaio qualificato 1.108,41 22,17 0,13
1° LIVELLO (4.a cat. 1° impiego) operaio comune 947,36 18,95 0,11

LIVELLI e CATEGORIE

Raffronto PARAMETRI AZIENDALI

2 POSITIVI

EVR territoriale intero

1 POSITIVO

EVR territoriale al 50%

2 NEGATIVI

EVR non erogato

mensile

orario

mensile

orario

7° LIVELLO (1.a super) 37,89 0,22 18,95 0,11
6° LIVELLO (1.a categoria) 34,10 0,20 17,05 0,10
5° LIVELLO (2.a categoria) 28,42 0,16 14,21 0,08
4° LIVELLO (assist.tecnico) operaio 4 liv. 26,53 0,15 13,26 0,08
3° LIVELLO (3.a categoria) operaio specializ. 24,63 0,14 12,32 0,07
2° LIVELLO (4.a categoria) operaio qualificato 22,17 0,13 11,08 0,07
1° LIVELLO (4.a cat. 1° impiego) operaio comune 18,95 0,11 9,47 0,06

 

Mensa
L’impresa, ove non sia istituito un servizio mensa aziendale in cantiere, dovrà provvedere, con decorrenza dal 1° agosto 2022, a fornire un buono pasto del valore nominale di € 7,50 per ciascun giorno lavorato o, in alternativa, dovrà corrispondere un’indennità sostitutiva di mensa pari a € 10,00 giornaliere.

Indennità Lavori su fune
E’ prevista un’indennità di disagio per i lavoratori addetti all’imbrigliamento delle pareti rocciose o ai lavori su fune, nella misura del 20% sugli elementi della retribuzione di cui al CCNL 3 marzo 2022.
Con riferimento ai lavori su fune, le parti si danno atto che intendono per tali le lavorazioni eseguite da personale in possesso di attestato di formazione dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi o corda con tecnica alpinistica e l’utilizzo di DPI IIIAcat. su siti naturali o artificiali e quindi per le sole lavorazioni in “sospensione”, che, come da linee guida Inail possono essere effettuate previa valutazione della impraticabilità di differente soluzione, dovendosi altrimenti procedere con l’adozione di dispositivi di protezione collettivi.

IMPIEGATI

E.V.R. – Elemento Variabile della Retribuzione
Per quanto riguarda la disciplina dell’EVR si rinvia a quanto regolamentato per gli operai.

Mensa
E’ consentito agli impiegati di usufruire del servizio mensa o pasto caldo in cantiere alle stesse condizioni stabilite per gli operai.
Ove non sia istituito un servizio mensa aziendale, l’impresa provvederà a fornire un buono pasto per ciascun giorno lavorato o, in mancanza, un’indennità sostitutiva di mensa, come da normativa prevista per gli operai.

Prestazioni
Le parti stabiliscono di estendere le prestazioni assistenziali ad oggi previste a favore degli operai, come normate dal Regolamento Prestazioni della Cassa Edile di Imperia, agli impiegati, già iscritti al suddetto Ente ai fini delle contribuzioni PREVEDI e SANEDIL.
Per il finanziamento è previsto un contributo complessivo dello 0,45%, ripartito per 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 a carico del lavoratore, dovuto per tutti gli impiegati ed apprendisti impiegati in forza all’impresa.
Il contributo è calcolato sulla retribuzione costituita da stipendio minimo mensile, indennità di contingenza, premio di produzione e E.D.R. ed è dovuto dal 1° ottobre 2022 per le mensilità ordinarie, escluse quindi le mensilità aggiuntive.
La quota di contribuzione a carico degli impiegati deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla Cassa Edile unitamente alle altre contribuzioni dovute, seguito da un periodico monitoraggio delle Parti Sociali che garantisca il corretto funzionamento dell’istituto contrattuale.

La Denuncia Mensile alla Cassa Edile verrà integrata per acquisire i dati di cui sopra.
Per quanto concerne l’acquisizione del diritto e gli importi delle prestazioni si rimanda al Regolamento delle Prestazioni della Cassa Edile della Provincia di Imperia.