Il licenziamento, la cui comunicazione per iscritto sia provata in via testimoniale, è nullo per difetto della forma prevista ex lege (Corte di Cassazione, Ordinanza 08 settembre 2022, n. 26532).
La Corte d’Appello territoriale confermava la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l’inefficacia del licenziamento intimato oralmente ad una lavoratrice, non avendo la società datrice provato di avere adempiuto con la forma scritta richiesta ad substantiam, e non essendo ammissibile la prova testimoniale sul punto.
Nel caso di specie la lavoratrice, inquadrata come dirigente, era stata licenziata in occasione di una riunione tenutasi nei locali aziendali, alla presenza dell’amministratore delegato e di due dipendenti; erano, tuttavia, controverse la forma scritta del recesso datoriale e la modalità della sua comunicazione.
I giudici del gravame, applicando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, osservavano a fondamento della decisione che, nelle ipotesi in cui sia contestato che al momento dell’estromissione il lavoratore abbia ricevuto la consegna di una lettera di licenziamento, tale modalità di comunicazione non può essere oggetto di prova testimoniale, tenuto conto del divieto di prova orale stabilito dall’art. 2725 c.c. su atti di cui la legge prevede la forma scritta a pena di nullità.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società.
La Suprema Corte, giudicando la sentenza impugnata conforme ai principi giurisprudenziali consolidati in materia, ha ritenuto inammissibile il ricorso.
I Giudici di legittimità hanno, in particolare, ritenuto applicabile al caso di specie il principio secondo cui ex art. 2725 cpv. c.c. non è consentita la prova testimoniale di un contratto (o di un atto unilaterale, ex art. 1324 c.c.) di cui la legge preveda la forma scritta a pena di nullità se non nel caso indicato dall’ art. 2724 n. 3 c.c., ossia quando il documento sia andato perduto senza colpa; il detto divieto di testimonianza ne determina l’inammissibilità rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado né lo stesso è superabile ex art. 421 co. 2°, prima parte, c.c., dal momento che esso, nell’attribuire al giudice del lavoro il potere di ammettere d’ufficio ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, si riferisce non ai requisiti di forma previsti (ad substantiam o ad probationem) per alcuni tipi di contratti, ma ai limiti fissati alla prova testimoniale, in via generale, dagli artt. 2721, 2722 e 2723 c.c..
Il Collegio ha, infine, osservato che a tal fine non può supplire il documento prodotto dalla società e consistente in una lettera di licenziamento, quando di tale documento non risulta la data certa di redazione in epoca anteriore o coeva all’estromissione del lavoratore, né la data può essere quella riferita dai testi, perché in tal modo si aggirerebbe surrettiziamente il menzionato divieto di prova testimoniale ex art. 2725 cpv. c.c..
Tanto premesso, la Cassazione ha affermato che, nel caso sottoposto ad esame, non potendosi provare in via testimoniale la controversa comunicazione per iscritto del licenziamento, lo stesso deve ritenersi nullo per difetto della forma prevista ex lege, discendendo da tanto il rigetto del ricorso.