L’articolo 1, comma 281, del disegno di Legge di bilancio 2023, come modificato dalla Camera, conferma, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero – già previsto per il 2022 – sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici. Tale esonero è pari al 2 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro, ma è pari  al 3 per cento se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

L’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 121, L. 234/2021) nella misura dello 0,8% sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, ad eccezione di quelli domestici, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, a condizione che la predetta retribuzione imponibile non eccedesse l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
La suddetta percentuale dello 0,8 è stata successivamente elevata a 2 punti percentuali (art. 20, D.L. 115/2022) per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 nei confronti dei medesimi lavoratori e alle stesse condizioni retributive.

Il comma 281 del disegno di Legge di bilancio 2023, come approvato dalla Camera, prevede che l’esonero parziale in argomento sia prorogato, alle medesime condizioni, per l’intero 2023. Inoltre, si stabilisce che, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, la predetta misura dell’esonero è incrementata di un ulteriore punto percentuale. Pertanto, tale esonero è pari 3 per cento se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro (in luogo dei 1.538 euro originariamente previsti nel testo del disegno di legge). 
Tenuto conto dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.