La Commissione europea, con sua decisione del 6 dicembre 2022, ha prorogato l’applicabilità della Decontribuzione Sud al 31 dicembre 2023 e innalzato i massimali di erogazione degli aiuti (INPS, messaggio 21 dicembre 2022, n. 4593).

Si tratta della misura di esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126/2020, introdotta in favore dei territori svantaggiati del Mezzogiorno.

 

La legge di Bilancio 2021, come già noto, ha esteso l’applicazione della Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2029. L’esonero contributivo in questione è modulato nelle seguenti misure: 30% fino al 31 dicembre 2025, 20% per gli anni 2026 e 2027, 10% per gli anni 2028 e 2029. 

 

L’INPS ha reso noto che la Commissione europea, con la decisione C(2022) 9191 final del 6 dicembre 2022, ha prorogato l’applicabilità della decontribuzione in oggetto al 31 dicembre 2023. La Commissione, infatti, ha ritenuto che le misure di sostegno nazionali possano aiutare effettivamente le imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell’economia causate dall’aggressione russa all’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate finora dalla Russia, preservando i livelli di occupazione. In forza della suddetta autorizzazione, pertanto, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione fino al mese di competenza dicembre 2023.

 

Inoltre, con la medesima decisione di cui sopra detto, la Commissione europea ha anche innalzato il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel Temporary Crisis Framework, portandolo a 300.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura e a 2 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

 

In proposito, l’Istituto ha chiarito che, se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà, comunque, mai essere superato l’importo massimo complessivo di 2 milioni di euro per datore di lavoro.

 

Si ricorda che la decontribuzione in trattazione non può trovare applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021.

 

Riguardo alle modalità di fruizione della misura, l’INPS ha già fornito le indicazioni in proposito a cui viene fatto rinvio (si veda, da ultimo, la circolare n. 90/2022).