In favore degli Enti sportivi è stata disposta la sospensione dei versamenti tributari e degli adempimenti e versamenti contributivi e assicurativi in scadenza da gennaio e novembre 2022. Con la Circolare n. 30 del 27 luglio 2022, l’INAIL fornisce istruzioni riguardo alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

LA SOSPENSIONE
Il Decreto Aiuti ha prorogato fino al 30 novembre 2022 la sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari, agli adempimenti e versamenti contributivi previdenziali e assistenziali, ed agli adempimenti e versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in favore delle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. (art. 39, D.L. n. 50/2022 conv con modif in L. n. 91/2022).
In particolare, sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati che predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022;
c) i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi da gennaio a novembre 2022;
d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 novembre 2022.
Il beneficio si applica alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022.

COME E QUANDO EFFETTUARE GLI ADEMPIMENTI SOSPESI
Per quanto riguarda gli adempimenti INAIL, restano sospesi fino al 30 novembre 2022:
1. la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022;
2. la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2021.
In considerazione della chiusura dell’esercizio finanziario, gli adempimenti amministrativi sospesi possono essere effettuati dal 1° settembre al 30 settembre 2022.
In particolare:
1. la dichiarazione delle retribuzioni 2021 può essere trasmessa tramite il servizio Alpi online disponibile dalla predetta data in www.inail.it – Servizi online – Autoliquidazione.
2. la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione può essere trasmessa utilizzando il servizio online “Riduzione per prevenzione” disponibile dalla predetta data in www.inail.it – Servizi online – Denunce.
Dal 1° ottobre i predetti adempimenti possono comunque essere effettuati inoltrando tramite PEC alla Sede competente la dichiarazione delle retribuzioni 2021 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione.

COME E QUANDO ADEMPIERE AI VERSAMENTI SOSPESI
Con riferimento ai versamenti dei premi INAIL, sono sospesi quelli con scadenza legale dal 1° gennaio 2022 al novembre 2022, tra cui rientra il versamento del premio di autoliquidazione 2021/2022 in scadenza il 16 febbraio 2022, o per coloro che hanno comunicato di volersi avvalere della rateazione in quattro rate del premio di autoliquidazione 2021/2022 i versamenti in scadenza rispettivamente il 16 febbraio, 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre 2022.
I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. A tal fine deve essere utilizzato il modello F24, indicando nel campo numero di riferimento – “999256”. Non è consentito il rimborso di quanto già versato.
Viene eliminata la possibilità di rateazione dei versamenti sospesi, fermo restando che è facoltà del debitore estinguere anticipatamente il debito.
I soggetti in possesso dei requisiti per usufruire della sospensione in discorso beneficiano anche della sospensione dei versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338. Le rate sospese, compresa la prima ove questa scada nel periodo di sospensione, dovranno essere versate entro il 16 dicembre 2022.
La sospensione non si applica ai versamenti delle rate relative alla rateizzazione prevista dall’articolo 97, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nonché alla rateizzazione prevista dall’articolo 1, commi 26 e 37, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

COMUNICAZIONE DI APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE
Coloro che intendono fruire della sospensione degli adempimenti e versamenti INAIL fino al 30 novembre 2022, devono presentare la comunicazione di sospensione utilizzando il servizio online Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali che sarà disponibile in www.inail.it dal 1° settembre 2022 al 30 novembre 2022.
Nella comunicazione deve essere specificata la natura del beneficiario della sospensione (federazione sportiva nazionale, discipline sportive associate, ente di promozione sportiva, associazione professionistica o dilettantistica, ovvero società sportiva professionistica o dilettantistica) e i beneficiari devono dichiarare di operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022, specificando qual è la competizione sportiva a cui prendono parte.
Anche coloro che hanno già presentato la comunicazione di sospensione ai sensi dell’articolo 1, commi 923 e 924, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e usufruito della proroga disposta dall’articolo 7 commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, stante i nuovi termini di sospensione e la nuova modalità di ripresa dei versamenti, devono presentare una nuova comunicazione, fermo restando che è facoltà del debitore estinguere anticipatamente il debito.