Dal 15 luglio 2022 sarà aggiornata la domanda telematica di Reddito di cittadinanza (Rdc) e Pensione di cittadinanza (Pdc), che recepisce le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022, al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26. L’ha reso noto l’INPS con il messaggio del 14 luglio 2022, n. 2820.

La domanda sarà disponibile ai seguenti indirizzi web:
– www.redditodicittadinanza.gov.it nella sezione “Richiedi o accedi”;
– www.inps.it/prestazioni-servizi/reddito-di-cittadinanza-e-pensione-di-cittadinanza.

La stessa, resa dall’interessato all’INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, equivale a Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID), ed è trasmessa dall’Istituto all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.
La domanda di Rdc che non contiene tale dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro è improcedibile.
Pertanto, il richiedente, valorizzando con apposito flag le dichiarazioni contenute nei quadri F e G del modello disponibile in procedura, è reso edotto che la domanda di Rdc equivale a dichiarazione di immediata disponibilità per se stesso e per tutti i componenti del nucleo familiare sopra richiamati e che le integrazioni necessarie a completare la DID devono essere fornite entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio o, comunque, entro i tempi richiesti per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro o dei Patti per l’inclusione sociale.