Un cittadino che intende beneficiare della proroga del regime previsto per i lavoratori “impatriati” ma si è accorto che la somma versata, pari al 10%, per aderire al rinnovo dell’agevolazione è inferiore a quanto dovuto, non può effettuare il pagamento dell’integrazione ricorrendo al ravvedimento operoso. In tal caso, non è possibile fruire dell’estensione del regime di favore per ulteriori 5 anni (Agenzia Entrate – risposta 18 luglio 2022 n. 383).

L’art. 5, co. 1, lett. c), del decreto “Crescita”, ha inserito nell’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, il comma 3-bis, ai sensi del quale le disposizioni relative al regime speciale per lavoratori impatriati si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. La proroga è prevista anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.

Successivamente, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto che i cittadini che sono stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime degli impatriati, possono optare per l’estensione del regime speciale per ulteriori cinque periodi d’imposta, previo versamento di un importo pari al 10% ovvero al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti in Italia relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.

Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353, sono state definite le modalità di esercizio dell’opzione. In particolare, il provvedimento prevede che i soggetti per i quali il primo periodo di fruizione dell’agevolazione si è concluso il 31 dicembre 2020, effettuano il versamento entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo. Pertanto, i soggetti, come quello del caso di specie, che terminavano il primo periodo di fruizione del regime agevolativo il 31 dicembre 2020, avrebbero dovuto effettuare il versamento entro il 30 agosto 2021.

Tanto premesso, laddove il versamento degli importi dovuti sia omesso o carente, il mancato adempimento preclude l’applicazione del beneficio, non essendo ammesso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.

Resta però salva la possibilità di recuperare quanto versato ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. n. 546/1992.