Dal 1°ottobre 2022 entra in vigore il nuovo Regolamento dell’Ente bilaterale nazionale ENFEA, a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI.

Le prestazioni previste da ENFEA saranno erogate subordinatamente alla sussistenza di entrambe le condizioni generali qui di seguito descritte:
– Le Aziende dovranno dimostrare di essere in regola con i versamenti e di aver versato la quota di adesione ad ENFEA da almeno 6 (sei) mesi precedenti la richiesta di intervento.
– Avranno diritto agli interventi i Lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e/o con contratto di apprendistato, e/o a tempo determinato se il rapporto di lavoro è stato stipulato per un periodo pari o superiore a 6 (sei) mesi, che siano in costanza di rapporto di lavoro alla data della richiesta della prestazione. I versamenti mensili devono essere effettuati esclusivamente attraverso la procedura F24/UNIEMENS, utilizzando il codice ENFE nella sezione INPS. Il mancato versamento in F24 e l’omissione della comunicazione dei flussi UNIEMENS, sarà causa di inadempimento che non consentirà di richiedere le prestazioni.
Dal 1°ottobre 2022 non è possibile inviare le richieste di prestazioni tramite il Portale dell’Ente bilaterale nazionale ENFEA, entrando in vigore il nuovo Regolamento con prestazioni disponibili sul nuovo Portale da gennaio 2023.
Sono a carico del Fondo Sviluppo Bilateralità le prestazioni di seguito riportate.

– Formazione esterna per i lavoratori assunti con contratto di Apprendistato e conferma a tempo indeterminato Misura del sussidio:
a) È previsto un contributo annuo complessivo di € 200,00 (duecento) per ogni apprendista per spese di formazione esterna, con l’obbligo da parte delle aziende stesse di corrispondere all’apprendista il rimborso delle spese sostenute per trasporti, pasti, ore di viaggio.
b) A conferma del periodo di apprendistato con assunzione a tempo indeterminato è previsto un bonus per l’impresa di € 600,00 (seicento) una tantum.

– Contributo per acquisto e formazione sull’utilizzo defibrillatore
   – Contributo per l’acquisto di apparecchio defibrillatore omologato secondo la normativa vigente C.E., F.D.A. La misura del contributo è pari nel massimo a € 700,00 (settecento) (IVA esclusa) e comunque non superiore al 50% del costo del defibrillatore;
   – Contributo di € 100,00 (cento) per la formazione obbligatoria, in orario di lavoro, per ognuno dei due addetti all’utilizzo dell’apparecchiatura stessa.

– Contributo per l’assunzione di operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale
Per i rapporti di lavoro stipulati a far data dal 1° gennaio 2021 e fino alla data del 31 dicembre 2023, viene erogato un contributo una tantum per l’assunzione di operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale, con contratto a tempo pieno e indeterminato, o successivamente alla trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
Misura del contributo: € 1.000,00 (mille)

– Contributo spese Scuola materna, elementare, media inferiore, media superiore
La misura del contributo è pari a € 200,00 (duecento) per figlio.

– Contributo spese Corso di Laurea universitario
La misura del contributo è pari a € 350,00 (trecentocinquanta) per figlio e/o lavoratore a condizione del rispetto del piano di studi (studente in corso).

– Contributo una tantum conseguimento Laurea 110/110
La misura del contributo è pari a € 1.000,00 (mille) per figlio e/o lavoratore una tantum a condizione del conseguimento della votazione finale di laurea con il massimo dei voti (110/110).

– Contributo per utilizzo servizi all’infanzia:
   – Asilo nido;
in alternativa
   – Baby sitter, essendo, alla data di presentazione della domanda, datore di lavoro domestico e avendo in corso un regolare rapporto di lavoro, anche a part-time, di durata di almeno 6 mesi nel corso dell’anno solare, con un orario non inferiore a 25 ore settimanali, con una/un collaboratrice/ore per la custodia e l’assistenza al proprio figlio/i in alternativa all’asilo nido/scuola materna.
La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento) per figlio.

– Contributo in occasione della nascita/adozione del figlio/a del/della dipendente
In occasione della nascita/adozione del figlio/a/i del/della dipendente viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito.
La misura del contributo è pari ad € 1.000,00 (mille).

– Contributo annuo per assistenza alla non autosufficienza (legge 104/92)
Sostegno al reddito a favore del lavoratore che usufruisce dei permessi ex L.104/92 come da relativa autorizzazione Inps. La misura del contributo è pari a € 200,00 (duecento)/anno a prescindere dal numero delle autorizzazioni.

– Contributo una tantum per trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici derivanti dalla pandemia Covid 19A titolo sperimentale, per una durata non superiore a mesi 24 (dal 15/6/21 al 15/6/23), viene erogato un contributo una tantum, non ripetibile nell’arco della sperimentazione, rivolto al figlio/a, presenti nel nucleo familiare e conviventi, che causa Covid, è ricorso, o ha in corso, trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici per un periodo non superiore a mesi 12 dall’inizio del trattamento, con rilevante incidenza sul bilancio familiare.
La misura del contributo è pari € 1.000,00 (mille) max per nucleo familiare.

– Contributo per l’assistenza domiciliare, per famigliare convivente non autosufficiente con handicap grave
Contributo di partecipazione alle spese sostenute per l’assistenza domiciliare, per famigliare convivente non autosufficiente con handicap grave, riconosciuto dalle competenti strutture sanitarie, in presenza di personale infermieristico o collaboratore domestico con regolare rapporto di lavoro, di durata di almeno 6 mesi, non inferiore a 4 ore giornaliere.
La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento)/anno.

– Contributo per trattamenti individuali di integrazione salariale
In presenza nel corso dell’anno civile (1° gennaio/31 dicembre) di riconosciuti trattamenti individuali di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente (Cigo, Cigs, Cds, cassa in deroga, e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro regolato dalla legge) il lavoratore può richiedere la prestazione di sostegno al reddito pari a:
€ 500,00 (cinquecento) per i trattamenti di integrazione salariali corrisposti oltre le 50 giornate individuali di integrazione e fino a 100 giornate
Ai fini della prestazione, la giornata da considerare è quella nella quale sia intervenuto un riconoscimento di almeno 4 ore di ammortizzatore sociale nel caso di rapporto di lavoro a tempo pieno. Per la medesima prestazione, nel caso di un rapporto di lavoro part time di almeno 4 ore, la giornata da considerare si intende quella nella quale il riconoscimento dell’ammortizzatore interviene almeno per il 50% del part time concordato, quindi almeno 2 ore.

– Integrazione trattamento economico di malattia previsto dal CCNL
In presenza di periodi di malattia, della durata continuativa di almeno 30 gg, che danno luogo al solo trattamento economico a carico dell’azienda nella misura del 50% (senza integrazione INPS), viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito al lavoratore, pari a € 400,00 (quattrocento)/mese, per un massimo di 6 mesi. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time), fermo restando i requisiti di cui sopra, la prestazione negli importi fissati dovrà essere rapportata al minor orario effettuato rispetto all’orario contrattuale di riferimento.

– Contributo per spese per cure odontoiatriche, non comprese nel piano sanitario di Enfea Salute, sostenute per coniuge e/o figli conviventi
A titolo sperimentale, per una durata non superiore a mesi 24 (dal 15/6/21 al 15/6/23), viene erogato un contributo, non ripetibile nell’arco della sperimentazione, per spese per cure odontoiatriche non comprese nel piano sanitario di Enfea Salute, rivolte a coniuge e/o figli conviventi.
La misura del contributo è pari a € 100,00 (cento) max per ogni componente il nucleo familiare.

– Contributo spese abbonamento annuo trasporto pubblico locale, regionale, interregionale, intestato al lavoratore

La misura del contributo è pari al 25% del costo dell’abbonamento annuo del lavoratore per trasporto pubblico (autobus e/o ferroviario) in corso di validità, con il limite massimo di € 150,00 (centocinquanta)/anno, a condizione che l’abbonamento annuo non sia stato oggetto di welfare aziendale.

– Contributo sostegno vittime violenza di genere

Contributo di € 700,00 (settecento) alla lavoratrice o al lavoratore inserita/o in un percorso di sostegno per le vittime di violenza di genere ex art. 24 Dlgs 80/2015 che usufruisca di un periodo di astensione dal lavoro di almeno 1 mese successivo a quanto disposto dai contratti collettivi e dalla legislazione.

– Contributo per inserimento lavoratori ex legge 68/1999
In favore delle aziende soggette agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 (e quindi solo quelle da 15 dipendenti in su) è riconosciuto un contributo per l’assunzione di un soggetto disabile nei seguenti casi:
– assunzione a tempo indeterminato;
– contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi che sia successivamente trasformato a tempo indeterminato: in questo caso il contributo verrà erogato dopo la trasformazione.
La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento) una tantum.

– Contributo per la formazione di lavoratrici madri per reinserimento al lavoro post congedo maternità
Rimborso forfettario delle spese sostenute dal datore di lavoro per la formazione anche al possibile utilizzo di tecnologie per lavoro a distanza, compresi i costi di attivazione, previo accordo, finalizzate al reinserimento al lavoro delle lavoratrici post congedo maternità. La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento).