Con la Circolare n. 123 del 28 ottobre 2022, l’Inps ha fornito indicazioni operative per l’accesso alla riduzione contributiva prevista per l’anno 2022 in relazione all’impiego di operai a tempo pieno nel settore edile.

La riduzione contributiva a favore delle imprese edili, per gli operai a tempo pieno, è stata confermata per l’anno 2022 nella misura dell’11,50 per cento (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Decreto 5 settembre 2022).
L’agevolazione è riconosciuta per i periodi di paga da Gennaio a Dicembre 2022, ai datori di lavoro classificati:
– nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
– nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305;
– dai codici Ateco2007da 41.20.00 a 43.99.09.
Sono escluse dalla riduzione contributiva le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco2007da 43.21.01 a 43.29.09 e dai CSC 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.
La riduzione si applica sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e riguarda i soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
La base di calcolo dell’agevolazione deve essere determinata al netto:
– delle riduzioni di cui all’articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
– delle riduzioni di cui all’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
– delle misure compensative eventualmente spettanti.
L’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

CONDIZIONI DI ACCESSO AL BENEFICIO

L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
– il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il DURC, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
– il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 (la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo);
– l’assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.
La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile, ovvero l’esonero per l’occupazione giovanile).
In presenza di contratti di solidarietà, l’agevolazione non spetta limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario.

INVIO E GESTIONE DELLE ISTANZE

Per l’accesso alla riduzione contributiva deve essere presentata istanza esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil” – disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito internet dell’Istituto www.inps.it – nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
Le domande sono verificate in modo automatizzato e definite entro il giorno successivo all’invio.
In caso di definizione con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, viene attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da ottobre 2022 a gennaio 2023.
L’esito della domanda è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.
Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le Strutture territorialmente competenti, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’Autorità giudiziaria, procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.

COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS

Lo sgravio va esposto nel flusso Uniemens con le seguenti modalità:
– il beneficio corrente può essere esposto, a decorrere dal flusso di competenza ottobre 2022, con il codice causale L206 nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>;
– per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2022 deve essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, allegando apposita dichiarazione. In caso di diritto al beneficio l’Istituto attribuisce il codice di autorizzazione 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva. Ai fini della fruizione del beneficio spettante è necessario avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro possono fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza. In tal caso non vanno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero. Deve essere, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l’azienda.

Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza gennaio 2023.

Le domande per l’applicazione della riduzione contributiva possono essere inviate fino al 15 febbraio 2023.